Con l’espressione “Pacchetto mobilità” si definisce un insieme di due Regolamenti e di una Direttiva approvati dalle Istituzioni Europee in materia di trasporto stradale.
L’ambizioso obiettivo perseguito dalle nuove regole è quello di contrastare pratiche distorsive della concorrenza e, al tempo stesso, migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei conducenti.
Il primo Regolamento andrà a modificare i Regolamenti CE n° 1071/2009, n° 1072/2009 e n° 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore e contiene norme in tema di accesso alla professione di autotrasportatore e al mercato dei trasporti di merci su strada.
Il secondo Regolamento andrà a modificare il Regolamento CE n° 561/2006 in tema di periodi di guida e di riposo ed il Regolamento n° 165/2014 in tema di tachigrafi.
La Direttiva propone la modifica delle risalenti Direttiva 2006/22/CE, Direttiva 96/71/CE e Direttiva 2014/67/UE in materia di distacco dei conducenti e del Regolamento CE n° 1024/2012.
I tre documenti in questione, al momento ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono particolarmente corposi e di complessa lettura, tuttavia si possono evidenziare come segue i temi di maggiore rilevanza per ognuno di essi.
Accesso alla professione ed al mercato
Come anticipato, il primo dei due Regolamenti ha ad oggetto, principalmente, norme in tema di accesso alla professione ed al mercato dell’autotrasporto.
Per migliorare le condizioni di concorrenza ed aumentare il grado di professionalità degli operatori, le norme sull’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada vengono estese anche alle imprese che utilizzano veicoli commerciali leggeri.
Allo stesso modo, sempre al fine di stabilire condizioni di parità, alle imprese che utilizzano veicoli commerciali leggeri sono estese anche le norme sui tempi di guida e di riposo e quelle sull’installazione di tachigrafi.
Per contrastare il fenomeno delle c.d. “società di comodo” (talvolta chiamate anche “letter box companies”), fittiziamente trasferite in altri Stati al fine di beneficiare di regimi fiscali più vantaggiosi, sono introdotte regole stringenti per la dimostrazione dell’effettiva presenza dell’impresa nello Stato di stabilimento.
L’obiettivo dichiarato dalle Istituzioni Europee è quello di contrastare con fermezza l’esistenza di società fittizie.
Tra gli altri requisiti introdotti si sottolinea, per la sua rilevanza pratica, l’obbligo di organizzare l’attività in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività nello Stato di stabilimento al più tardi entro otto settimane dalla partenza.
Alla stessa linea di pensiero, ovvero il contrasto a pratiche distorsive della concorrenza, rispondono anche le nuove norme destinate a regolare diversamente il fenomeno del cabotaggio.
Benché sia rimasto inalterato il limite di tre operazioni di trasporto in uno stato straniero entro sette giorni dalla consegna internazionale, al fine di evitare pratiche di cabotaggio sistematico la riforma introduce un periodo c.d. di “raffreddamento”.
In base a tale novità, un veicolo impiegato per operazioni di trasporto in uno stato estero, non potrà rientrarvi per altri trasporti di cabotaggio nell’arco di quattro giorni.
Periodi di guida e di riposo e tachigrafi
Il secondo dei due Regolamenti approvati, invece, detta nuove norme in tema di periodi di guida e di riposo e posizionamento dei tachigrafi a bordo dei veicoli commerciali.
Una parte molto rilevante delle nuove norme ha ad oggetto i tempi di guida e di riposo dei conducenti ed è finalizzata a migliorarne le condizioni di vita e di lavoro.
Nel trasporto internazionale sarà consentito che gli autisti effettuino due periodi di riposo ridotto (24 ore) per due settimane consecutive, a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, effettuino almeno quattro periodi di riposo settimanale (45 ore), di cui almeno due periodi di riposo settimanale regolari.
Molto importante, viste le finalità anche sociali delle nuove norme, la previsione secondo cui i periodi di riposo di 45 ore non potranno più essere effettuati a bordo del veicolo. Al contrario, l’impresa dovrà allestire alloggi adeguati per i riposi degli autisti, dotati di attrezzature per il riposo e di appropriati servizi igienici. Tutto ciò, per espressa previsione, a spese dell’impresa di trasporto.
Inoltre, è previsto che l’impresa di trasporto organizzi l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono o al loro luogo di residenza ad intervalli regolari (3 o 4 settimane a seconda dell’orario di lavoro), al fine di osservare i previsti periodi di riposo.
Al fine di aiutare ad individuare le violazioni delle norme, specialmente per quanto riguarda il cabotaggio ed i tempi di guida e di riposo, è stata prevista l’installazione di tachigrafi di nuova generazione, definiti “intelligenti”.
Questi nuovi strumenti dovranno consentire di registrare, tra gli altri dati, anche gli attraversamenti dei confini nazionali e, come detto, dovranno essere installati anche sui veicoli leggeri.
Distacco dei conducenti
Il Pacchetto mobilità, infine, con la Direttiva appena approvata, introduce nuove norme anche per disciplinare in modo uniforme e più chiaro il fenomeno del distacco degli autisti, in un settore caratterizzato da una manodopera altamente mobile e da conducenti che lavorano all’estero per periodi di tempo significativi.
Scopo del nuovo regime è sconfiggere il fenomeno del c.d. “dumping sociale” ed assicurare una remunerazione equa per tutti in base al principio di parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo.
In pratica si punta a far sì che i conducenti soggetti al costo della vita di Stati membri diversi da quello in cui risiedono siano remunerati in base a tale costo e possano quindi disporre di un tenore di vita adeguato.
Le norme sul distacco dei conducenti, quindi, si applicheranno in tutti i casi in cui esiste un legame sufficiente tra il conducente ed il servizio prestato nel territorio dello Stato membro ospitante.
Le regole sul distacco, pertanto, si applicheranno al cabotaggio, al trasporto internazionale ed alle operazioni di cross-trade che non coinvolgono lo Stato membro di stabilimento degli operatori
Entrata in vigore
Le Istituzioni europee ritengono che gli Stati membri e gli operatori avranno bisogno di un notevole lasso di tempo per adeguarsi alle nuove norme.
Per questo motivo l’entrata in vigore e, soprattutto, l’effettiva applicazione di molte delle nuove norme, sono soggette ad un periodo transitorio.
Il primo Regolamento (di modifica dei Regolamenti CE n° 1071/2009, n° 1072/2009 e n° 1024/2012) entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ma le sue norme – tra le quali quelle in tema di società di comodo e di cabotaggio – si applicheranno al termine di un periodo transitorio di 18 mesi.
La maggior parte delle norme del secondo Regolamento (di modifica del Regolamento CE n° 561/2006 in tema di periodi di guida e di riposo e del Regolamento n° 165/2014 in tema di tachigrafi), tra le quali quelle in tema di tempi di guida e di riposo, entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Per l’obbligatorietà dei nuovi tachigrafi, tuttavia, è stato previsto un calendario apposito, con scadenze più lunghe.
La Direttiva (di modifica delle risalenti Direttiva 2006/22/CE, Direttiva 96/71/CE e Direttiva 2014/67/UE in materia di distacco dei conducenti e del Regolamento CE n° 1024/2012) entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, tuttavia è previsto un termine di 18 mesi per il recepimento delle sue disposizioni negli ordinamenti nazionali degli Stati membri.