In data 8 maggio 2018 il Presidente Trump ha annunciato la decisione degli Stati Uniti d’America di ritirarsi dal Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA) e di reintrodurre sull’Iran una serie di sanzioni che erano state sospese a gennaio 2016 proprio sulla base dell’accordo JCPOA.
Questo implica un significativo cambiamento di scenario per tutte quelle società non americane autorizzate a commerciare con l’Iran e, in particolare, per l’intero settore dello shipping.
La decisione dell’amministrazione statunitense determina notevoli conseguenze per il settore chartering, inclusi i singoli contratti spot, i voyage charterparties e i time charterparties. Lo scenario cambia anche per tutti quei contratti e/o rapporti direttamente connessi al settore dello shipping, in particolare i contratti di compravendita di navi (ship sale and purchase), i contratto di trasporto marittimo (contracts of affreighments) e gli accordi di brokeraggio (brokerage agreements), che necessariamente dovranno essere valutati caso per caso sulla base delle indicazioni offerte dal dipartimento del tesoro statunitense per il controllo degli scambi con l’estero (OFAC).
PREMESSA
L’amministrazione statunitense ha stabilito due periodi di “riduzione” (wind down period) di 90 e 180 giorni a seconda delle diverse attività che coinvolgono l’Iran, direttamente interessate dalla sospensione delle sanzioni in base al JCPOA e per le quali ora le sanzioni saranno nuovamente reintegrate. In particolare, si tratta delle cosiddette sanzioni secondarie (secondary sanctions) che hanno un impatto diretto sulle società e persone non statunitensi che commerciano con l’Iran.
LE PARTI COINVOLTE
In base agli accordi del JCPOA, centinaia di persone e società furono cancellate dalle liste delle sanzioni americane (o in alcuni casi non erano più soggette alle secondary sanctions). Queste entità verranno quindi reintrodotte nelle liste entro il 5 novembre 2018 e saranno nuovamente assoggettate alle sanzioni secondarie.
LE ATTIVITA’ INTERESSATE
Dopo un periodo di 90 giorni, quindi a partire dal 6 agosto 2018, le sanzioni saranno nuovamente introdotte per le seguenti attività:
- compravendita di dollari statunitensi da parte dell’amministrazione iraniana;
- commercio di oro e metalli preziosi dall’Iran;
- vendita diretta e indiretta, fornitura, o trasferimento a o dall’Iran di grafite, metalli grezzi o semi-lavorati come alluminio e acciaio, carbone, e software per l’integrazione dei processi industriali;
- transazioni significative relative alla compravendita di valuta iraniana, o il mantenimento di significativi fondi o conti al di fuori dell’Iran in valuta iraniana;
- la compravendita, la sottoscrizione o l’emissione di debito sovrano iraniano;
- industria automobilistica iraniana.
Dopo un periodo di 180 giorni, quindi entro il 4 novembre 2018, le sanzioni saranno nuovamente introdotte per le seguenti attività:
- operatori portuali iraniani, shipping e cantieristica, incluse le attività dell’IRISL, South Shipping Line e loro affiliate;
- transazioni petrolifere con NIOC, NICO e NITC, inclusa la compravendita di prodotti petroliferi o petrolchimici dall’Iran;
- transazioni di istituzioni finanziarie straniere con la Banca Centrale dell’Iran e altre istituzioni finanziarie straniere espressamente indicate nel NDDA Section 1245;
- fornitura di servizi finanziari specializzati alla Banca Centrale dell’Iran e altre istituzioni finanziarie iraniane;
- la fornitura di servizi assicurativi e riassicurativi;
- il settore dell’energia.
SHIPPING
La decisione dell’8 maggio determina un significativo impatto sul commercio marittimo con l’Iran e sull’assicurazione di tali traffici. La re-introduzione delle secondary sanctions colpisce tutte quelle imprese non statunitensi le cui attività hanno un diretto legame commerciale con l’Iran. Tali società avranno, quindi, a seconda del settore, 90 o 180 giorni per mitigare gli effetti della reintroduzione delle sanzioni e portare a termine le attività che potrebbero essere passibili di sanzioni.
Coperture assicurative
L’International Group dei P&I Clubs sta monitorando la situazione e gli effetti sulle attuali coperture. Nel mentre, l’American Club ha recentemente circolarizzato un proprio web alert, ricordando il venir meno della copertura per viaggi non autorizzati o per viaggi la cui estensione di copertura potrebbe violare o determinare un rischio di violazione dei divieti imposti dall’amministrazione statunitense.
“Extreme caution” e “due diligence” sono i suggerimenti più ricorrenti.
Chartering
A fronte della reintroduzione delle secondary sanctions e del periodo di wind down di 180 giorni che riguarda maggiormente il settore dello shipping, i vari interlocutori che hanno affari con l’Iran sono chiamati a prendere in seria considerazione la loro potenziale esposizione verso le sanzioni comminabili dall’OFAC e a valutare ogni singola posizione contrattuale con le rispettive controparti.
A partire dal 5 novembre 2018, gli Stati Uniti reintrodurranno le secondary sanctions nel settore dello shipping. Onde evitare di cadere sotto i riflettori dell’OFAC, è consigliabile che da tale data qualsiasi nave non scali più i porti dell’Iran per qualsiasi commercio, quale che sia la data di stipula del charterparty. Per le stesse ragioni, è raccomandabile che nessun servizio a supporto dello shipping che tratta con l’Iran sia fornito dopo il 5 novembre 2018.
Nel caso di charterparty stipulati dopo l’8 maggio 2018, è vivamente consigliabile evitare qualsiasi scalo nei porti dell’Iran.
Nel caso di charterpary stipulati prima dell’8 maggio, le navi potranno essere autorizzate a scalare nei porti iraniani fino al 4 novembre 2018, soggette comunque a determinati fattori, tra cui la tipologia del contratto di noleggio. In particolare, se si tratta di una spot fixture o di un più lungo time charter, occorrerà valutare quando le istruzioni sono state ricevute e se lo scalo sarebbe stato in ogni caso conforme alla situazione sanzionatoria pre-decisione dell’8 maggio. Stesse considerazioni dovrebbero essere prese per quanto riguarda gli altri settori dello shipping, inclusa la consegna di una nave sulla base di un contratto di compravendita o la fornitura di servizi di intermediazione.
In tutti i casi è vivamente consigliabile prestare la massima attenzione e diligenza nel valutare le rispettive posizioni contrattuali e la propria potenziale esposizione alle attività investigative dell’OFAC. Inutile sottolineare che prendere una decisione erronea potrebbe avere significativi riflessi sul proprio business ed esporre la propria impresa al rischio di incorrere nelle sanzioni reintrodotte dall’amministrazione statunitense.
L’OFAC non ha espressamente chiarito quali attività sono autorizzate durante il periodo di wind down. In ogni caso, fin da subito il dipartimento statunitense ha chiarito che nel valutare una potenziale violazione delle sanzioni per attività e/o affari che si sono svolti o conclusi dopo il periodo di wind down, verranno tenuti in considerazione gli sforzi intrapresi durante il periodo di wind down per portarli a termine. Di contro, qualsiasi nuovo business iniziato dopo l’8 maggio 2018 potrebbe essere elemento per fondare la propria responsabilità rispetto al regime sanzionatorio ora reintrodotto.
La zona grigia, e quindi possibile fonte di incertezza ed esposizione al regime sanzionatorio, resta quella relativa al periodo di 180 giorni, dall’8 maggio al 4 novembre 2018.
È possibile continuare a commerciare con l’Iran e scalare i rispettivi porti entro tale finestra temporale?
In relazione ai voyage charterparties stipulati prima dell’8 maggio 2018, gli scali nei porti iraniani dovrebbero essere consentiti fino al 4 novembre 2018, sul presupposto che il relativo viaggio sia conforme con la situazione sanzionatoria pre-decisione dell’8 maggio. Tale business non dovrebbe essere considerato “new business”, anche nel caso in cui le istruzioni di scalare un porto iraniano, tra quelli previsti nelle clausole contrattuali, siano pervenute dopo l’8 maggio 2018.
In merito invece alle c.d. spot fixture stipulate dopo l’8 maggio 2018, ci sono realistiche probabilità che tale viaggio sia qualificato come new business, con il concreto rischio di incorrere nel regime sanzionatorio statunitense. Occorre in tal caso verificare in modo approfondito se e in che modo la nave è stata fissata e quali sono i rimedi contrattuali previsti con la propria controparte.
Nel caso di time charterparties la situazione è potenzialmente più complessa. La data del contratto è solo una parte dell’intero schema. Occorre prendere in seria considerazione la data in cui sono pervenute le istruzioni e l’intero quadro contrattuale. Nel caso di un time charter datato prima dell’8 maggio 2018, occorre verificare caso per caso se una nave possa continuare a scalare porti iraniani fino al 4 novembre 2018. C’è infatti un potenziale rischio che tali viaggi vengano qualificati come new business, con le conseguenze sopra descritte in termini di esposizione all’attività investigativa dell’OFAC. Nel caso di time charter datati dopo l’8 maggio 2018, tali rischi aumentano in maniera esponenziale.
Transazioni
Nelle Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate dall’OFAC viene dato ampio spazio alle possibili transazioni e pagamenti che ricadono nei periodi di wind down.
Qualora un soggetto non statunitense e non-iraniano debba ricevere una transazione/pagamento dopo la conclusione dei rispettivi due periodi di wind down (6 agosto 2018 o 4 novembre 2018) per beni o servizi integralmente forniti o consegnati a un soggetto iraniano entro il 6 agosto 2018 o 4 novembre 2018, sulla base di un contratto o accordo scritto stipulato prima dell’8 maggio 2018, e sul presupposto che tale affare fosse conforme al regime sanzionatorio di allora, l’amministrazione statunitense in tal caso potrebbe permettere al soggetto non statunitense e non-iraniano di ricevere il pagamento per tali beni e servizi.
Per le stesse ragioni, se un soggetto non statunitense e non iraniano debba ricevere una rata dopo il 6 agosto 2018 o il 4 novembre 2018 per finanziamenti o prestiti o, semplicemente, dilazioni di pagamento concesse a soggetti iraniani prima della fine dei due periodi di wind down, sul presupposto che tali finanziamenti o crediti siano stati stipulati per iscritto prima dell’8 maggio 2018 e che tali attività siano conformi al regime sanzionatorio di allora, l’amministrazione statunitense anche in tal caso potrebbe permettere al soggetto non statunitense e non-iraniano di ricevere la rata relativa al finanziamento o prestito concesso.
In ogni caso tali transazioni/pagamenti non devono coinvolgere soggetti statunitensi o il sistema finanziario statunitense, a meno che non siano espressamente autorizzati dall’OFAC o esclusi dal regime sanzionatorio.
La situazione tuttavia sembra complicarsi per quelle società statunitensi ovvero società straniere di proprietà o controllate da entità statunitensi. Da quanto finora emerso, sembrerebbe in tal caso necessaria una specifica autorizzazione dell’OFAC, sia per ricevere una transazione per la fornitura di servizi e beni che per ricevere una rata di un finanziamento o prestito concesso ad un soggetto iraniano. Il tutto sul presupposto che i sottostanti accordi e/o contratti siano anteriori all’8 maggio 2018.
Tali aspetti potrebbero avere significative ripercussioni nel caso di demurrage dovute all’armatore o di despatch money riconosciuto al noleggiatore, nel caso uno o più soggetti coinvolti ricadesse nel regime sanzionatorio nuovamente re-introdotto dagli Stati Uniti d’America.
Occorrerà ora monitorare l’atteggiamento degli altri paesi firmatari il JCPOA, in particolare Cina, Russia, Francia, Regno Unito, Germania e l’Alta Rappresentanza dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le cui imprese hanno in questi hanno investito molto nel paese del Medio-Oriente.